Art. 34.
(Procedure amministrative e sistema di controllo).

      1. Nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 6 le autorità competenti territoriali o nazionale possono introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di aspetti riguardanti l'applicazione del sistema di controllo e di certificazione e i distretti abbiano dimensione regionale o provinciale è necessario acquisire il parere

 

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obbligatorio dell'autorità competente nazionale di cui all'articolo 25.
      2. In presenza di contratti di coltivazione o di filiera di cui all'articolo 13 le autorità competenti nazionale e territoriali possono introdurre, anche su iniziativa delle organizzazioni degli operatori e di categoria, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa della normativa europea, nazionale, regionale e provinciale con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.